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Turi: La Corte d’Appello conferma, i derivati finanziari sono nulli

Il Comune di Turi non è tenuto a restituire alcunché alla banca e l’operazione finanziaria resta nulla ad ogni effetto di legge

Con sentenza n. 1809/2023, emessa dal collegio della II^ sezione civile, pubblicata in data 11 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Bari (Presidente il cons. Labellarte, giudice relatore Dellosso), ha integralmente rigettato l’appello proposto da banca Intesa Sanpaolo, così confermando la nullità (per vizi di forma) del contratto derivato interest rate swap stipulato dal Comune di Turi nel lontano anno 2006.

Nel 2006 il Comune di Turi, all’atto di operare una generale ristrutturazione della propria esposizione debitoria con Cassa Depositi e Prestiti, su suggerimento dell’allora Banca OPI, aveva preferito ricorrere ad una complessa operazione di emissione di obbligazioni comunali (BOC) con contestuale acquisto di un prodotto finanziario derivato (denominato swap nel gergo finanziario), che la banca aveva venduto quale strumento di copertura dei rischi di oscillazione dei tassi d’interesse.

A seguito della registrazione di pesanti perdite, nel 2014 il Comune aveva agito dinanzi al Tribunale Civile di Bari, assistito dall’avvocato Giuseppe Angiuli e con la consulenza peritale del commercialista dott. Michele Abbaticchio.

Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa alla fine del 2018, aveva già dichiarato nulla l’operazione in swap per carenze formali (mancanza della firma di un rappresentante del Comune in calce al contratto-quadro per le operazioni in strumenti finanziari).

Oggi, a distanza di circa 5 anni, la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi a seguito della proposizione del gravame da parte di banca Intesa Sanpaolo, ha confermato la sentenza di primo grado: pertanto, il Comune di Turi non è tenuto a restituire alcunché alla banca e l’operazione finanziaria resta nulla ad ogni effetto di legge.

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