L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” segnala numerosi casi di cartelle per contravvenzioni e tributi già pagati, soprattutto del 2020 e 2021: accolte le prime istanze in autotutela, ma serve attenzione ai termini per il ricorso giudiziario
Continua a crescere la preoccupazione tra i cittadini per la pioggia di ingiunzioni e solleciti di pagamento notificati dalla società di riscossione Creset su incarico del Comune di Brindisi.
Secondo le segnalazioni raccolte dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, molti contribuenti si sono visti recapitare richieste di pagamento relative a contravvenzioni e tributi già saldati regolarmente, in particolare per gli anni 2020 e 2021.
In questi casi diventa fondamentale aver conservato le ricevute dei pagamenti per potersi difendere e chiedere lo sgravio delle somme. L’Associazione spiega che i cittadini hanno due strade: ricorrere in autotutela presso l’ente impositore o adire direttamente l’Autorità Giudiziaria competente, come indicato nell’ingiunzione.
La maggior parte delle contestazioni riguarda multe al Codice della Strada, ma non mancano solleciti per tributi come TOSAP e TARI. Le prime istanze presentate in autotutela hanno già dato risultati positivi, con l’annullamento integrale delle somme richieste.
Un caso recente ha visto un associato ottenere lo sgravio di una cartella da circa 750 euro relativa a presunte violazioni stradali del 2020 e 2021, già pagate.
Il presidente nazionale dell’associazione, avvocato Emilio Graziuso, mette però in guardia da un rischio ulteriore: «Il consumatore che decida di ricorrere in autotutela avverso l’ingiunzione di pagamento deve calcolare bene il termine per impugnare giudizialmente l’ingiunzione di pagamento riportato nella stessa. L’istanza in autotutela, infatti, non sospende detto termine».
E aggiunge: «Si consiglia, pertanto, qualora ricorrano gli estremi, se non si è avuto un immediato riscontro positivo relativo all’istanza di autotutela, di promuovere opposizione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria competente, in modo tale da non precludersi la difesa qualora dovesse pervenire il rigetto della richiesta di annullamento e sgravio in autotutela».








